Gratuito patrocinio penale 2026: la guida completa

di Avv. Serena CallipariAggiornato il Gratuito patrocinio

Martelletto del giudice in legno appoggiato accanto a un codice su fondo scuro

Il c.d. «gratuito patrocinio penale» è l’istituto che garantisce la difesa legale a spese dello Stato per i soggetti non abbienti coinvolti in procedimenti penali. Si applica a ogni fase e grado del processo, assicurando il diritto costituzionale alla difesa tecnica a indagati, imputati e persone offese.

I limiti di reddito nel penale e la maggiorazione per i familiari

Per accedere al beneficio il richiedente deve avere un reddito non superiore a 13.659,64 euro (soglia vigente a ottobre 2026). Si considerano i redditi dell’anno precedente: l’imponibile IRPEF, a cui si sommano i redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva e persino i proventi da lavoro irregolare.

Nel processo penale

+ 1.032,91 €

Per ogni familiare convivente, in aggiunta alla soglia di 13.659,64 €.

Solo nel processo penale la soglia è elevata di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Il reddito è la somma di quanto percepisce ogni familiare convivente al momento del deposito dell’istanza, e la detenzione in carcere non interrompe la convivenza. Per sapere quali entrate si sommano, leggi Gratuito patrocinio 2026: quali redditi si calcolano e quali no.

Infografica sul gratuito patrocinio nel processo penale: soglia di 13.659,64 euro più 1.032,91 euro per familiare convivente, istanza all'Autorità giudiziaria, un solo difensore, vittime ammesse anche oltre i limiti di reddito, difesa d'ufficio non gratuita.

A chi si presenta l’istanza e come si sceglie il difensore

A differenza del processo civile, in cui è competente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, nel penale l’istanza si presenta direttamente all’Autorità giudiziaria che procede. È il Magistrato a decidere sull’ammissione e, alla fine, a liquidare il compenso del difensore.

Il difensore va scelto tra gli avvocati iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, ed è uno solo: se la persona ammessa nomina un secondo difensore di fiducia, gli effetti dell’ammissione cessano da quel momento (art. 91 del D.P.R. 115/2002), salvo i casi previsti dalla legge.

Difesa d’ufficio e gratuito patrocinio non sono la stessa cosa

Molti cittadini li confondono. Il difensore d’ufficio ha diritto a essere pagato dal proprio assistito. Se non si hanno i requisiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, il suo compenso resta interamente a carico dell’imputato. Per questo è importante verificare subito il proprio reddito ed evitare debiti imprevisti.

Vittime di violenza e altri reati: l’ammissione anche oltre i limiti di reddito

Per alcune vittime la legge prevede che la persona offesa possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115/2002), quindi a prescindere dal reddito. Riguarda la persona offesa da questi reati:

  • maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
  • tentato omicidio commesso contro il coniuge, anche separato, l’altra parte dell’unione civile, il convivente o la persona legata da relazione affettiva, l’ascendente o il discendente (art. 575 aggravato ai sensi dell’art. 577, primo comma, n. 1 c.p., nella forma tentata);
  • tentato femminicidio (art. 577-bis c.p., nella forma tentata ai sensi dell’art. 56 c.p.);
  • mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
  • violenza sessuale, anche di gruppo, e atti sessuali con minorenne (artt. 609-bis, 609-octies e 609-quater c.p.);
  • atti persecutori, cioè stalking (art. 612-bis c.p.);
  • se commessi in danno di minori: riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne e adescamento di minorenni (artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 601.1, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p.).

Alle stesse condizioni è ammesso il lavoratore straniero vittima di sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p., il cosiddetto caporalato) che contribuisce a far emergere il reato e a individuarne i responsabili.

La legge tutela anche gli orfani di crimini domestici (art. 76, comma 4-quater): i figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall’altra parte dell’unione civile o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Possono essere ammessi anche in deroga ai limiti di reddito, nel processo penale e in tutti i procedimenti civili che derivano dal reato, compresa l’esecuzione forzata.

Riferimento normativo

D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), art. 76, commi 4-ter e 4-quater

Prevedono che la persona offesa da alcuni reati di violenza e gli orfani di crimini domestici possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito.

Quando il beneficio è escluso

  • Condannati in via definitiva per alcuni reati (art. 76, comma 4-bis): associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati commessi con metodo mafioso o per agevolare un’associazione mafiosa; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291-quater D.P.R. 43/1973); traffico di stupefacenti aggravato e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (artt. 73, aggravato ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, D.P.R. 309/1990); reati di evasione in materia di imposte sui redditi e IVA. Per queste persone il reddito si considera superiore ai limiti, salvo prova contraria.
  • Condannati per reati di terrorismo.
  • Condannati per reati di evasione in materia di imposte sui redditi e IVA (art. 91).
  • Chi è assistito da più di un difensore (art. 91).

Revoca, variazioni di reddito e sanzioni

L’ammissione vale per ogni grado e fase del processo, ma il Magistrato può revocarla se emerge che i requisiti di reddito non c’erano o sono venuti meno. Per questo chi è ammesso deve comunicare le variazioni di reddito rilevanti ai fini del limite, come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002.

Le dichiarazioni false sono un reato (art. 125 del D.P.R. 115/2002). Chi attesta falsamente di avere i requisiti di reddito, o omette di comunicarne le variazioni per mantenere l’ammissione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro. La condanna comporta la revoca del beneficio con effetto retroattivo e la restituzione delle somme pagate dallo Stato.

Attenzione pratica: errori frequenti e criticità reali

Nella mia pratica quotidiana, nel penale gli equivoci più frequenti riguardano il difensore e il modo di presentare la domanda.

Errori da evitare

  • Credere che il difensore d’ufficio sia gratuito. Non lo è: senza l’ammissione al patrocinio il suo compenso resta a carico dell’assistito.
  • Presentare l’istanza al Consiglio dell’Ordine. Nel penale va presentata all’Autorità giudiziaria che procede.
  • Non comunicare le variazioni di reddito durante il processo: è un reato ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 115/2002 e comporta la revoca del beneficio.

Una situazione tipica di rigetto: dichiarare un reddito pari a zero senza spiegare come si sostengono le spese quotidiane. Senza una dichiarazione sostitutiva sui mezzi di sostentamento, l’istanza è considerata inverosimile. Attenzione anche all’ISEE, che non vale per il patrocinio: lo spiego in ISEE e gratuito patrocinio: perché non puoi usarlo e gli errori più comuni.

Se la tua situazione riguarda anche una separazione, ricorda che lì il reddito del coniuge non si somma, come spiego in Separazione e Divorzio con Gratuito Patrocinio.

Domande frequenti su gratuito patrocinio penale

Chi paga l’avvocato nel penale?

Se sei ammesso al beneficio, il compenso dell’avvocato è pagato dallo Stato, che lo liquida alla fine attraverso il Magistrato.

Di quanto aumenta il limite di reddito nel penale?

Il limite di 13.659,64 euro è elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.

A chi va presentata l’istanza e come si sceglie l’avvocato?

Nel processo penale l’istanza va presentata all’Autorità giudiziaria che procede, non al Consiglio dell’Ordine. L’avvocato si sceglie tra gli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato, ed è uno solo.

Vale per tutti i tipi di reato?

Sì, il beneficio può essere concesso per ogni tipo di reato se ci sono i requisiti. Per chi è già stato condannato in via definitiva per alcuni reati (associazione mafiosa, traffico di stupefacenti aggravato o associativo, contrabbando di tabacchi in forma associativa, evasione fiscale) il reddito si considera superiore ai limiti, salvo prova contraria. Sono esclusi anche i condannati per reati di terrorismo.

Le vittime di violenza hanno diritto al patrocinio a prescindere dal reddito?

Sì. La persona offesa da reati come maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, stalking e gli altri indicati dall’art. 76, comma 4-ter, può essere ammessa anche in deroga ai limiti di reddito.

Il difensore d’ufficio è gratuito?

No. Il difensore d’ufficio ha diritto a essere pagato dal proprio assistito. È gratuito per la persona solo se questa viene ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Se vengo condannato perdo il beneficio?

L’ammissione vale per ogni grado e fase del processo: la condanna non comporta automaticamente la perdita del beneficio, a meno che emergano la mala fede o la colpa grave. Il Magistrato può inoltre revocarla se i requisiti di reddito non c’erano o sono venuti meno.

Cosa succede se il mio reddito supera la soglia durante il processo?

Va comunicata la variazione: se il reddito supera il limite, il Magistrato può revocare l’ammissione. Non comunicarla è un reato (art. 125 del D.P.R. 115/2002).

Serve l’ISEE nel penale?

No. Per il patrocinio conta il reddito come definito dal D.P.R. 115/2002, non l’indicatore ISEE, che segue criteri diversi. Usarlo può portare alla revoca del beneficio.

Questo articolo ha finalità esclusivamente divulgative e non costituisce parere legale. Cifre e norme sono aggiornate alla data indicata nell’articolo. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dipende dai requisiti di legge e dalla situazione di ciascuno: per questo ogni caso va valutato individualmente.

Avvocata Serena Callipari

Competenza e attività in materia di gratuito patrocinio

Nel corso della mia attività professionale ho maturato una specifica esperienza nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso incarichi e funzioni che ne hanno consolidato la conoscenza pratica e applicativa.

Tale esperienza si riflette in un approccio rigoroso alla valutazione dei requisiti di ammissione e alla gestione delle procedure previste dalla legge, nel rispetto dei diritti della persona assistita e del corretto funzionamento dell’istituto.

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