Audizione alla Camera sul patrocinio a spese dello Stato: l’intervento dell’Avv. Serena Callipari per Movimento Forense
Sono stata in audizione alla Camera, in Commissione Giustizia, in rappresentanza di Movimento Forense, insieme ai rappresentanti di ANF, OCF e CNF, sulla proposta di modifica dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002 (A.C. 2904) in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, da cui consegua la totale inabilità o il decesso.
In qualità di responsabile nazionale del Dipartimento Patrocinio a spese dello Stato di Movimento Forense sono onorata della fiducia che la nostra Presidente, l’Avv. Elisa Demma, e l’intero Direttivo Nazionale hanno riposto in me.
Il video del mio primo intervento
Il video parte già dal punto esatto in cui prendo la parola (2:15:55 nella registrazione integrale della seduta).
Il video del mio secondo intervento
Il video parte già dal punto esatto in cui riprendo la parola (2:38:31 nella registrazione integrale della seduta).
Fonte: registrazione della seduta pubblicata dalla Camera dei deputati: WebTV Camera dei deputati
Atto di riferimento: proposta di legge A.C. 2904, primo firmatario Gribaudo, «Modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso».
I punti principali del mio intervento
- Apprezzamento per la proposta. Movimento Forense sostiene la norma perché garantisce l’effettività del diritto di difesa e dell’accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) a chi ha subito sul lavoro la lesione più grave, sottraendo l’accesso al patrocinio a un vaglio reddituale che finirebbe per comprimerlo.
- Il nodo: la sede civile. La proposta riguarda solo la giustizia penale, ma il reato genera anche l’obbligo di risarcire il danno (art. 185 c.p.), che la persona offesa può far valere nel processo penale o davanti al giudice civile.
- Perché il risarcimento si ottiene spesso in sede civile. Il giudice penale si limita di frequente a una condanna generica e a una provvisionale, e il procedimento può concludersi senza alcuna pronuncia sul risarcimento (es. archiviazione ed estinzione del reato). In questi casi la liquidazione del danno arriva solo dal giudice civile.
- Il rischio per le vittime. Senza un’estensione espressa, chi agisce in sede civile si vedrebbe opporre di nuovo quei limiti di reddito che la proposta vuole superare. È una lacuna già oggi riscontrata per le vittime del comma 4-ter dell’art. 76 (vittime di violenza domestica, stalking, violenza sessuale): ammesse al patrocinio nel penale senza limiti di reddito, ma non ammesse, per ragioni di reddito, quando agiscono per il risarcimento.
- Il caso della rendita INAIL. Secondo la Corte di cassazione (sent. n. 22193 del 2024), la rendita INAIL concorre a determinare il reddito rilevante ai fini del patrocinio. Nel penale la proposta neutralizza questo effetto, ma nel giudizio civile la rendita tornerebbe a essere computata, con il rischio di escludere il lavoratore totalmente inabile.
- Un risultato paradossale. Lo Stato garantirebbe la difesa nel processo che accerta il reato, ma non nel giudizio che dovrebbe ristorare le vittime.
- Una riflessione più ampia. La proposta offre l’occasione per non riprodurre per le vittime del lavoro una lacuna che già penalizza le altre vittime vulnerabili, e Movimento Forense auspica che possa aprire una riflessione sull’intero comma 4-ter.
La proposta di integrazione all’articolo 1
Movimento Forense ha sottoposto alla Commissione l’aggiunta, in fine, di un periodo che riprende la formulazione già adottata dal comma 4-quater dell’art. 76:
«L’ammissibilità in deroga si applica al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.»
L’integrazione non amplia la platea dei beneficiari, ma assicura la continuità della tutela dalla costituzione di parte civile all’azione risarcitoria autonoma, fino al recupero effettivo del credito.
Per approfondire
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Il mio intervento in audizione è stato reso a nome di Movimento Forense. Il contenuto di questa pagina ha finalità esclusivamente informativa.

