Il gratuito patrocinio, cioè il patrocinio a spese dello Stato, permette a chi ha un reddito non superiore a 13.659,64 euro di farsi assistere da un avvocato pagato dallo Stato, nelle cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie. Qui ti spiego chi può chiederlo, cosa copre e come si presenta la domanda.
In questo articolo
Cos’è e come funziona il gratuito patrocinio
Con l’ammissione, lo Stato si fa carico del compenso del tuo avvocato e delle spese del processo: alcune le paga direttamente, altre le annota «a debito», senza che tu debba anticiparle.
A decidere sull’ammissione è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati nel processo civile e l’Autorità giudiziaria nel processo penale. Nel civile l’ammissione decisa dal Consiglio dell’Ordine è anticipata e provvisoria: la decisione definitiva spetta al giudice.
L’avvocato lo scegli tu, tra gli iscritti negli elenchi per il patrocinio a spese dello Stato. Non è la stessa cosa della difesa d’ufficio: il difensore d’ufficio va pagato da chi non è ammesso al patrocinio, come spiego in Gratuito patrocinio penale 2026: la guida completa.
Chi può chiederlo
Possono chiedere il patrocinio a spese dello Stato:
- i cittadini italiani;
- lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo, e l’apolide;
- gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica;
- le ditte individuali;
- lo straniero che chiede l’ammissione per i procedimenti legati al permesso di soggiorno.
Le società sono escluse, sebbene la giurisprudenza europea consenta al giudice di valutare la capacità finanziaria dei soci in casi specifici.
Per alcune vittime di reato, come le persone offese da maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale o stalking, la legge prevede l’ammissione anche in deroga ai limiti di reddito: ne parlo in Gratuito patrocinio penale 2026: la guida completa.
Riferimento normativo
D.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.), art. 119
Estende il patrocinio nel civile allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo, all’apolide e agli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Il requisito di reddito
Il limite è di 13.659,64 euro (soglia vigente a ottobre 2026) e si confronta con tutti i redditi dell’anno precedente: quelli imponibili IRPEF, quelli esenti come l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro, quelli soggetti a ritenuta o a imposta sostitutiva, fino ai proventi da lavoro irregolare. Se vivi con altri familiari, i loro redditi si sommano ai tuoi.
Soglia di reddito 2026
13.659,64 €
Tutti i redditi dell’anno precedente, anche esenti, sommati a quelli dei familiari conviventi. Nel penale si aggiungono 1.032,91 € per ogni familiare convivente.
Tre regole cambiano il calcolo:
- nella separazione e nel divorzio, giudiziali o consensuali, il reddito del coniuge si esclude; più in generale conta il solo reddito personale nelle cause sui diritti della personalità o quando i tuoi interessi sono in conflitto con quelli dei conviventi;
- nel processo penale la soglia aumenta di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente;
- l’ISEE non vale: segue criteri diversi da quelli della legge sul patrocinio.
Gli approfondimenti: Gratuito patrocinio 2026: quali redditi si calcolano e quali no, Gratuito patrocinio 2026: nuovi limiti di reddito e guida all’ammissione e Separazione e Divorzio con Gratuito Patrocinio.
Cosa copre e in quali processi
Il patrocinio vale nei processi civili, compresi gli affari di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi, contabili e tributari.
Copre il compenso dell’avvocato e le spese del processo, tra cui il contributo unificato e i compensi del consulente tecnico d’ufficio e degli altri ausiliari del giudice.
Copre anche la mediazione e la negoziazione assistita, ma solo se ricorrono entrambe queste condizioni: la procedura è condizione di procedibilità della domanda e le parti raggiungono un accordo.
Una cosa resta a tuo carico: se perdi la causa, il giudice può condannarti a pagare le spese legali della controparte. La sconfitta non comporta la revoca del beneficio, a meno che la causa venga dichiarata manifestamente infondata.
Il gratuito patrocinio nel processo civile
Nel civile l’istanza si presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui si svolge il giudizio. Il Consiglio verifica due cose: che il reddito rientri nel limite e che la tua pretesa non sia manifestamente infondata. Per questo l’istanza deve indicare i fatti, le ragioni della causa e le prove di cui intendi avvalerti (art. 122 T.U.S.G.).
Il beneficio si può chiedere anche per le cause condominiali e per il recupero dei crediti, se ci sono i requisiti.
L’ammissione vale per ogni grado e fase del processo.
Come si presenta la domanda
Nel civile la domanda si presenta in via telematica, ma non esiste un portale nazionale per farlo da soli: la invia l’avvocato attraverso le piattaforme adottate dal Consiglio dell’Ordine presso il quale si inoltra l’istanza, oppure tramite raccomandata. Nel penale l’istanza va presentata all’Autorità giudiziaria che procede.
Per preparare la domanda servono:
- documento d’identità e codice fiscale;
- un’autocertificazione dei redditi dell’anno precedente, tuoi e dei familiari conviventi, comprese le entrate esenti, con la documentazione (per esempio CU o 730);
- l’indicazione dei patrimoni mobiliari e immobiliari: rendite catastali e disponibilità finanziarie;
- se il reddito è pari a zero, una dichiarazione che spieghi come sostieni le spese quotidiane (casa, utenze, eventuali veicoli);
- l’impegno a comunicare le variazioni di reddito che fanno superare il limite.
Attenzione pratica: errori frequenti e criticità reali
Nella mia pratica quotidiana vedo che molte persone si fermano prima ancora di chiedere, oppure si aspettano dal patrocinio più di quello che dà.
Errori da evitare
- Rinunciare senza verificare. Chi si sta separando somma spesso il reddito del coniuge e pensa di superare la soglia, mentre nella separazione e nel divorzio quel reddito non conta.
- Pensare che copra tutto. Il patrocinio paga il tuo avvocato e le spese del processo, ma se perdi la causa le spese legali della controparte possono restare a tuo carico.
- Cercare di presentare la domanda da soli online. La domanda passa dall’avvocato e dalle piattaforme del Consiglio dell’Ordine, o dall’Autorità giudiziaria nel penale.
Una situazione tipica di rigetto: un’istanza che non spiega i fatti e le prove della causa. Se la pretesa appare manifestamente infondata, il Consiglio dell’Ordine o il giudice la rigettano, anche quando il reddito è in regola.
Approfondimenti
- Gratuito patrocinio 2026: quali redditi si calcolano e quali no
- Gratuito patrocinio 2026: nuovi limiti di reddito e guida all’ammissione
- Gratuito patrocinio penale 2026: la guida completa
- Separazione e Divorzio con Gratuito Patrocinio
- ISEE e gratuito patrocinio: perché non puoi usarlo e gli errori più comuni
Domande frequenti sul gratuito patrocinio
Come funziona il gratuito patrocinio?
Se sei ammesso, lo Stato paga il tuo avvocato e le spese del processo. Nel civile decide il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in via anticipata e provvisoria; nel penale l’Autorità giudiziaria.
Chi ne ha diritto?
Cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti, apolidi, enti e associazioni senza scopo di lucro e ditte individuali, se rispettano il limite di reddito e la loro pretesa non è manifestamente infondata.
Qual è il limite di reddito?
13.659,64 euro, calcolato su tutti i redditi dell’anno precedente, anche esenti, sommati a quelli dei familiari conviventi. Nel penale si aggiungono 1.032,91 euro per ogni convivente.
Cosa copre?
Il compenso dell’avvocato e le spese del processo nelle cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie; la mediazione e la negoziazione assistita solo se obbligatorie e concluse con un accordo.
Come si richiede?
Nel civile con un’istanza al Consiglio dell’Ordine, presentata dall’avvocato; nel penale con un’istanza all’Autorità giudiziaria. Servono l’autocertificazione dei redditi e l’indicazione dei fatti e delle prove della causa.
Posso presentare la domanda da solo online, con lo SPID?
No. L’istanza la presenta l’avvocato attraverso le piattaforme del Consiglio dell’Ordine o sul portale deposito atti penali.
Quali documenti servono?
Documento d’identità, codice fiscale, l’autocertificazione dei redditi dell’anno precedente, tuoi e dei conviventi, e l’indicazione dei patrimoni mobiliari e immobiliari. Se il reddito è pari a zero, una dichiarazione su come sostieni le spese quotidiane.
Vale per le cause condominiali e per il recupero crediti?
Sì, se ci sono i requisiti di reddito e la pretesa non è manifestamente infondata.
Copre le spese del consulente tecnico d’ufficio?
Sì, il patrocinio copre i compensi degli ausiliari del giudice, come il consulente tecnico d’ufficio, così come anche il consulente tecnico di parte.
Cosa succede se perdo la causa?
Il giudice può condannarti a pagare le spese legali della controparte. Il beneficio non viene revocato, a meno che la causa venga dichiarata manifestamente infondata.
Quanto dura l’ammissione?
Vale per ogni grado e fase del processo.
Questo articolo ha finalità esclusivamente divulgative e non costituisce parere legale. Cifre e norme sono aggiornate alla data indicata nell’articolo. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dipende dai requisiti di legge e dalla situazione di ciascuno: per questo ogni caso va valutato individualmente.
Avvocata Serena Callipari
Competenza e attività in materia di gratuito patrocinio
Nel corso della mia attività professionale ho maturato una specifica esperienza nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso incarichi e funzioni che ne hanno consolidato la conoscenza pratica e applicativa.
Tale esperienza si riflette in un approccio rigoroso alla valutazione dei requisiti di ammissione e alla gestione delle procedure previste dalla legge, nel rispetto dei diritti della persona assistita e del corretto funzionamento dell’istituto.

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